Allarme punteruolo rosso anche a San Mango
Redazione Go! 22 Agosto 2014
Il punteruolo rosso è un coleottero curculionide originario dell'Asia e della Melanesia
Rhynchophorus ferrugineus, è questo il nome dell’insetto che sta uccidendo migliaia di palme in tutta Italia. A rischio è un patrimonio ineguagliabile. Sono le palme di ville pubbliche e private, giardini storici, piazze e viali alberati di inestimabile valore per il significato storico, paesaggistico, estetico-compositivo e culturale. Dalla Liguria alla Sicilia è, ormai da svariati mesi, emergenza “Punteruolo rosso”. La frenetica e massiccia importazione di piante esotiche e tropicali è certamente la causa della diffusione di questo insetto. Sindaci e governatori delle varie regioni hanno organizzato tavoli tecnici, messo su squadre di intervento; continuo è il lavoro di monitoraggio, ma finora i sistemi di contenimento non hanno avuto successo. L'allarme è già scattato da un pezzo, lanciato dall'Organizzazione per la Protezione delle piante mediterranee ed europee (Eppo) che ha emesso il massimo livello di attenzione caratterizzato dal codice "Alert" ed il Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2008. Il provvedimento vieta l’introduzione, la diffusione e la detenzione dell’organismo nocivo e precisa le procedure per la produzione e la circolazione delle palme con il passaporto delle piante CE per garantire la piena tracciabilità degli spostamenti.
Notevoli i danni quasi esclusivamente a carico di piante adulte, preferibilmente di grosse dimensioni, di Phoenix canariensis (Palma delle Canarie), la specie più rappresentativa per il patrimonio del verde ornamentale nel nostro territorio, ma lungo è l’elenco delle palme che potrebbero essere attaccate da questo “insaziabile” insetto. Quale sarà quindi il destino delle Palme delle Canarie in Italia? Esistono cure efficaci per arrestare l’azione devastante del fitofago? Botanici, agronomi e giardinieri sono in affanno. Non si trova il rimedio. Ma che un coleottero d’importazione rischi di rovinare patrimonio arboreo, relazioni e tradizioni è assolutamente inaccettabile.
L’insetto - in spagnolo “picudo rojo de las palmeras”, coleottero che ai tropici si mangia alla piastra (sa di pancetta affumicata), ma alle nostre latitudini è lui a mangiare, vive all’interno della palma, dove compie interamente il suo ciclo vitale. Ne succhia la linfa cominciando dalla parte più buona, il midollino, e prosegue con le foglie e i fiori e i frutti. Nel frattempo si rinserra nel tronco, dove né un topo né un picchio possono snidarlo, e si concentra sulla perpetuazione della specie. Il maschio del punteruolo scava nello stipite e attira con i feromoni le femmine. Trecento uova a botta. Le uova si trasformano, in 2 o 5 giorni, in piccole larve. Ogni larva, dotata di potenti mandibole, ha novanta giorni di tempo per irrobustirsi, senza rischiare neppure un raffreddore perché masticando produce alcol e quindi si riscalda. Da masticare ce n’è. Le larve si muovono verso l’interno della palma scavando tunnel e larghe cavità alla base delle foglie e nello stipite. Dopo 20-30 giorni nascono gli adulti. Il punteruolo rosso ha una scarsa capacità di movimento e quindi i contagi avvengono quasi esclusivamente fra piante limitrofe. In genere non si sposta in una nuova palma finché non ha completamente “spolpato” e distrutto quella su cui vive.
Difficoltà obiettive esistono nel controllo di questo insetto poiché, quando i sintomi dell'infestazione si cominciano a manifestare – cima della palma disseccata e appiattita, chioma con le foglie ripiegate verso il basso (ad ombrello aperto), – è troppo tardi per poter intervenire con misure curative; le piante risultano irrimediabilmente compromesse e destinate a morte certa in 4-8 mesi, a seconda dell’età e dell’entità dell’infestazione.
Di fronte a una palma malata, l’unica cosa da fare è abbatterla e biotriturare ogni sua parte in maniera da evitare i rischi di contagio.
In considerazione del fatto che, come detto, il ciclo vitale dell’insetto si svolge per la maggior parte all’interno della palma, l’impiego dei comuni antiparassitari non è risolutivo. E’ invece fondamentale prevenire gli attacchi delle larve, attraverso periodiche ispezioni e garantendo le migliori condizioni vegetative per la pianta, evitando la presenza di tagli, ferite e quant’altro. Se non c’è una cura alla malattia, esiste comunque la prevenzione, effettuando alcuni trattamenti con insetticidi, somministrati nelle palme con cadenze regolari nei periodi di massima proliferazione del coleottero, che hanno già dimostrato di avere una certa efficacia nel prevenire la malattia. Certo, l’impiego dei prodotti chimici comporta una grande accortezza perché si tratta di sostanze altamente nocive per l’ambiente circostante e per l’uomo. Purtroppo, in natura, non è stato trovato ancora un antagonista del punteruolo rosso, né un agente microbiologico fra batteri, virus e funghi e alcuni metodi di endoterapia e di aspersione esterna sono ancora nella fase di accertamento. Metodi di diagnosi basati su strumenti bioacustici, che permettono di individuare i rumori emessi dalle larve durante la loro attività trofica, o sull’uso di termocamere, capaci di rilevare variazioni di temperatura, hanno dato finora risultati non sempre attendibili...
Una diagnosi precoce dell’infestazione è di fondamentale importanza per arginare la «peste» del punteruolo, Quasi certamente nel giro di qualche anno la densità delle popolazioni del rincoforo subirà una forte riduzione a causa della rarefazione delle piante ospiti maggiormente adatte al suo sviluppo. La scomparsa della palma delle Canarie nei nostri ambienti quindi è da ritenersi alquanto improbabile. Allo stato attuale però, non rimane altro che rassegnarsi alla perdita delle belle palme centenarie e sostituirle con piante giovani, magari di specie diverse e meno suscettibili al fitofago
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 febbraio 2011
Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000,concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palmaRhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE (G.U. n. 37 del 13-2-2008);
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco”;
Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l’eradicazione del Rhynchophorus ferrugineus a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010;
Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini;
Ritenuto ai sensi dell’art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali stata accertata la presenza dell’insetto, nell’applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all’eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.
Decreta
Art. 1
Scopi generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l’introduzione e la diffusione all’interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
2. La lotta contro l’insetto Rhynchophorus ferrugineus è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l’insediamento e la diffusione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;
b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;
c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un’unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.
2. In base alle indagini ufficiali di cui all’art. 6 sono definite:
a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell’organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;
b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l’impossibilità dell’eliminazione dell’organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l’eradicazione come definito al punto 3 dell’Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;
c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;
d) «zona delimitata»: l’area costituita dall’insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».
Art. 3
Divieti
1. È vietata l’introduzione, la diffusione e la detenzione dell’organismo nocivo nel territorio nazionale.
Art. 4
Importazione di vegetali sensibili
I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:
a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell’allegato I;
b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.
Art. 5
Spostamenti di vegetali sensibili all’interno del territorio nazionale
I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell’articolo 4 possono essere spostati all’interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all’allegato I, punto 2.
Art. 6
Indagini e notifiche
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell’organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell’art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:
a) una versione aggiornata del piano d’azione adottato a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell’allegato II.
b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.
3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell’organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:
a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;
b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell’organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.
Art. 7
Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d’azione
1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all’articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell’organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:
a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell’allegato II;
b) elaborare e attuare un piano d’azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell’allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell’allegato II.
2. Dell’istituzione delle zone delimitate di cui all’art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera b).
3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d’azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell’articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.
4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all’obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all’articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:
a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l’organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;
b) la partita sia stata introdotta all’interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell’introduzione; e
c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell’organismo, il livello di infestazione, il periodo dell’anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica Italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell’organismo specifico dal momento dell’introduzione della partita contaminata nella zona in questione. In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d’azione conformemente al punto 3 dell’allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell’allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonchè misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;
5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformità con il piano di azione nazionale che è approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all’art. 52 del D.Lgs. 214/2005.
Art. 8
Attuazione del piano d’azione
1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell’organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformità al piano di azione.
2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all’art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all’attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Art. 9
Azioni divulgative e formative
1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosità dell’insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.
2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.
Art. 10
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall’applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l’economia e per l’ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all’attuazione del presente provvedimento.
Art. 11
Sanzioni
1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
Art. 12
Disposizioni finali
1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. Il presente decreto ha carattere d’urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 7 febbraio 2011 Il Ministro: Galan
ALLEGATO I
1. Prescrizioni specifiche relative all’importazione
Fermo restando quanto disposto dall’allegato III, parte A, punto 17 e dall’allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d). dell’art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell’organismo nocivo; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure
c) durante un periodo di almeno un anno prima dell’esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:
i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e
ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;
iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell’organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell’esportazione.
2. Condizioni per gli spostamenti
Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformià con l’art. 4 possono essere spostati all’interno della Comunità Europea soltanto se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell’organismo nocivo; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:
i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l’introduzione dell’organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi; oppure
d) se importati in conformità del punto 1, lettera c), del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell’introduzione nel territorio della Repubblica Italiana in un luogo di produzione in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento:
i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l’introduzione e/o la diffusione dell’organismo specifico; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell’organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
ALLEGATO II
1. Fissazione delle zone delimitate
La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell’Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periododell’anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata. Se la presenza dell’organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza. Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse. In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell’Art. 6, se l’organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.
2. Misure ufficiali nelle zone delimitate
Delle misure ufficiali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:
a) adeguate misure volte all’eliminazione dell’organismo specifico comprendenti:
i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;
ii) misure volte a prevenire la diffusione dell’organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l’applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;
iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;
iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;
v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;
vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eliminazione dell’organismo specifico;
b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell’organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;
c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l’attuazione delle misure, in particolare quelle relative all’accessibilità e all’eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.
3. Elaborazione e attuazione dei piani d’azione
Il piano d’azione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l’organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d’azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie – ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie – ISPM n. 14. Nelle zone di contenimento di cui all’Art. 2, comma 2, lettera b) il piano d’azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell’organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l’eliminazione come obiettivo di più lungo termine. Il piano d’azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.
4 commenti
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Il punteruolo rosso è un coleottero proveniente dall’Asia meridionale e della Melanesia, molto dannoso per le piante di palma. Sono attivi sia di giorno che di notte. Volando raggiungono nuovi ospiti che si trovano nel raggio di 1 km. E’ all’interno della palma che si compie il ciclo vitale. Le larve entrando nella pianta attaccano la zona del tronco con il loro apparato masticaorio e lo danneggiano completamente. L’insetto non lascia la palma finchè essa non appare distrutta nella sua totalità. L’intero ciclo dura circa 4 mesi con una sovrapposizione, nella stessa pianta, di più generazioni.
Dove si trova. Eccellente volatore, riesce a colonizzare nuove palme fino a un chilometro. Nella sua parte più tenera o in lesioni del tronco o del rachide delle foglie depone le uova, fino a due centinaia. Alla schiusa delle uova, le larve raggiungono l’interno.
Conseguenze nocive per l’uomo. L’attacco del punteruolo rosso può essere senza segni visibili, rendendosi palese solo allo stato avanzato. La chioma prende posizioni innaturali, divaricate, come a ricordare un ombrello aperto. Nel peggiore dei casi, la pianta rimane prima scevra di foglie e poi collassa: solo a quel punto i punteruoli lasciano l’albero caduto per attaccarne un altro.
Come combatterlo. La palma e gli alberi da frutta si possono salvare diagnosticando precocemente l’infestazione e intervenendo con potenti insetticidi chimici che lavorano come barriera ma, agendo attivamente per contatto, sono abbastanza tossici (la pianta deve essere completamente irrorata). Per questo motivo, quando si interviene, bisogna circoscrivere la zona per evitare cadute pericolose scegliendo il prodotto adeguato. -
finalmente si sono decisi a distruggere le piante attaccate da questo insetto
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Spero che l'amministrazione comunale provveda al più presto a distruggere le piante attaccate da questo insetto, onde evitare la diffusione su tutto il territorio comunale.
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Nonostante esistano sia disposizioni dell’ UE che un decreto ministeriale del 2011 per la lotta obbligatoria al Punteruolo Rosso continua la strage dei palmizi su tutto il territorio senza che, spesso, s’ informi in modo adeguato la popolazione sugli obblighi di legge e le relative sanzioni per chi, possessore di palma ormai irrimediabilmente colpita, non provveda alla sua distruzione per evitare il propagarsi ulteriore del parassita. A dire il vero, prima di arrivare al collasso della palma, al suo abbattimento e termo-distruzione, tutti i comuni dovrebbero, in sinergia con provincia e regione, adottare una campagna informativa a tappeto sulla prevenzione, individuazione dei sintomi, come combattere il parassita in caso d’infezione e, se il palmizio fosse irrimediabilmente compromesso, il suo completo abbattimento e distruzione.
Purtroppo, si assiste sempre più ad una quasi totale noncuranza per questo problema con palme che vengono lasciate marcire e collassare, oppure semplicemente lasciate nei propri giardini cimate ma senza abbattere e distruggerne il tronco, ovvero il cuore dell’infezione al cui interno prolifera l’insetto. Dopo che a Catania una donna è rimasta uccisa per il crollo di un palmizio colpito dal Punteruolo lo stesso Comune ha deciso di attuare una seria campagna di monitoraggio.
Gli stessi comuni, però, non sempre riescono a monitorare al meglio il problema. Prova ne è che, nonostante le Amministrazioni abbiano a disposizione lo strumento della sanzione e della segnalazione per le palme compromesse, si notano in giro per la città diversi giardini privati con file di palme infette ormai da settimane o mesi lasciate lì senza nessun tipo d’intervento. Questo avviene sia a Lamezia, ma anche altrove. Il problema, in realtà, è che proprio chi dovrebbe dare il buon esempio nella prevenzione, cura o eventuale abbattimento come previsto per legge, non fa il suo. Infatti è da tempo che, ad esempio, sulla rotatoria dell’aeroporto sono ormai secche e collassate le palme “pubbliche” senza che si sia provveduto per tempo alla loro cura e, poi, alla loro rimozione. Anzi. Una di queste è stata cimata, ma non risulta essere oggetto di trattamento e, quindi, si presume sia irrimediabilmente compromessa e sia stata lasciata lì con il tronco infetto. Non certo un buon esempio per chi, possessore di un palmizio, riceva tale esempio da parte del Comune che, in caso inverso, dovrebbe addirittura sanzionare e denunciare il proprietario inadempiente. Palme secche e ammalate, poi, non sono comunque un bel biglietto da visita in uno dei punti crocevia della logistica regionale come lo svincolo dell’aeroporto.
Ma questa è altra storia e riguarda la capacità e la volontà di promuovere sempre al meglio il proprio territorio e la propria città. Un discorso che, comunque, non riguarda, solo Lamezia ma che si può riscontrare in diversi comuni calabresi come, ad esempio, sul lungomare di Gizzeria. Anche qui, infatti, palme “pubbliche” infettate dal Punteruolo sono lì da tempo nell'indifferenza generale del problema e, così facendo, si è notato anche che ad essere attaccate iniziano ad essere anche un altro genere di palmizio: la Chamaerops Humilis che viene attaccata dal Punteruolo in misura minore rispetto alla più comune Phoenix Canariensis. Ma si sa, la lotta alla sopravvivenza esiste anche per questi parassiti e più ne proliferano e più hanno necessità di cibarsi colonizzando anche generi non di loro “iniziale gradimento”.
Con buona pace dei Comuni calabresi che, come per altri parassiti come la Processionaria del Pino, continuano a non attuare adeguate campagne informative, di monitoraggio e cura, oltre che a sanzionare chi trasgredisce e contribuisce alla proliferazione del parassita.